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5.3. Autorità di controllo della gestione

Per mantenere un sistema in efficienza servono due tipi di verifica: quella regolare, mirata a capire se i compiti sono svolti in maniera corretta e secondo le prescrizioni; l’altra, mirata a individuare regole sbagliate o superate. Si tratta di due compiti diversi: il primo è svolto dalle autorità di controllo e di revisione (Controllo delle finanze, Corte dei conti); il secondo di regola compete all’autorità che ha emanato le disposizioni.  In un sistema in continuo cambiamento, il secondo tipo di verifica diventa sempre più importante e oneroso. Le commissioni del Parlamento dedicano molto del loro tempo al controllo dell’esecuzione delle leggi e al suo miglioramento. Per una serie di motivi, il Parlamento non riesce a essere sempre efficace: non può accedere ai dati e alle informazioni che gli sarebbero necessari (dati privati, dell’amministrazione o di altri enti);  non ha sufficiente tempo o non dispone delle competenze necessarie per dedicarsi ad analisi approfondite;  riesce ad agire su problemi già evidenziatesi, e non in maniera preventiva.
Il costituzionalista Dr. Yvo Hangartner, professore emerito dell’università di San Gallo, in un scambio di idee sul tema, ha suggerito l’introduzione di un’autorità federale con esclusivi compiti di verifica. Ha gentilmente acconsentito a redigere un progetto di articolo costituzionale per dare una base legale a un’autorità di controllo della gestione (il testo dell’articolo e le relative spiegazioni saranno oggetto di un documento apposito).
Secondo il progetto, la normale attività di revisione dovrebbe continuare ad essere svolta dal Controllo federale delle finanze. La nuova autorità di verifica dovrebbe invece occuparsi di problematiche più ampie, come competenze sovrapposte, mancanze di controlli, legislazione inadeguata, organizzazione o risorse carenti, necessità di accesso a dati sensibili. L’autorità di controllo della gestione dovrebbe aiutare e scaricare il Parlamento e il Consiglio federale in analisi qualitative. Dovrebbe potere investigare di sua iniziativa, su incarico del Parlamento, del Consiglio federale, di un Cantone o su richiesta di 50'000 cittadini. L’autorità di controllo, vincolata al segreto e senza potere decisionale, dovrebbe avere libero accesso alle informazioni di qualsiasi ente statale o privato che svolge compiti stabiliti da leggi federali (p.es. casse pensioni). I rapporti sarebbero pubblici, riservati i casi di protezione della sfera privata.